CCNL Trasporto Merci: definita indennità di copertura economica per vacanza contrattuale



A partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024 è prevista l’erogazione dell’indennità di copertura economica


Nell’incontro del 19 marzo 2024 le Parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nel confermare quanto previsto dal 12° capoverso delle Premesse relativamente all’erogazione della copertura economica dalla data di scadenza dello stesso, hanno condiviso le seguenti indicazioni ai fini della corretta applicazione di tale erogazione.
Ai fini del computo della copertura economica in questione è stato preso come riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo per l’anno 2023 risultato pari al 5,9%, calcolando il 40% di tale indice (60% da ottobre) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977,00 euro). Gli importi mensili da riconoscere, a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024, sono indicati nelle tabelle che seguono.  

Persona non viaggiante
























































Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
Quadro 169 59,74  89,60 
159 56,20  84,30 
146 51,61  77,41 
3° Super 132 46,66  69,99 
128 45,24  67,87 
122 43,12  64,68 
4° junior 119 42,06  63,09 
5°  116 41,00  61,50 
109 38,53   57,79  
6° junior 100 35,35  53,02 

Persona viaggiante
























































Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
C3 133,50 46,83 70,25 
B3 133,00 46,66  69,99 
A3 132,50  46,48  69,72 
F2 129,50   45,43   68,14 
E2 129,00  45,25   67,88  
D2 128,50  45,08  67,62 
H1 124,50   43,68     65,51   
G1 124,00 43,50  65,25
I 116,00  40,69   61,04
L 119,00 41,75  62,62

Nel verbale viene inoltre precisato che gli importi devono essere evidenziati separatamente in busta paga sotto la dicitura “indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021” (ICE) e che la stessa cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto. 

Lavoratori italiani all’estero, fissate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito la misura delle retribuzioni convenzionali del 2024 per i lavoratori all’estero (D.M. 6 marzo 2024).

Pubblicato sulla G.U. del 19 marzo scorso il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024.

 

Le suddette retribuzioni convenzionali costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

 

Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

 

I valori convenzionali individuati e riportati nelle tabelle allegate al decreto, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

In caso di lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, l’articolo 2 del decreto stabilisce che la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

Le tabelle riportano i valori delle retribuzioni convenzionali per le seguenti categorie di lavoratori: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.

Ammortizzatori sociali, obblighi delle cooperative portuali

Forniti chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo di questa tipologia di datori di lavori (INPS, messaggio 19 marzo 2024, n. 1167).

In considerazione delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 234/2022) all’articolo 20 del D.Lgs. n. 148/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative (D.P.R. n. 602/1970) che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

Pertanto, l’INPS, dopo la circolare n. 101/2023, è tornata sull’argomento, anche alla luce di richieste pervenutegli, per fornire chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e per illustrare i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle medesime a decorrere da aprile 2024.

In particolare, anche le cooperative in argomento sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento del FIS e della CIGS.

Contributo FIS

Le società cooperative in argomento, contrassegnate dal codice di autorizzazione “4B”, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS.

Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote – ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo – sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del FIS.

Contributo CIGS

Le società cooperative in trattazione sono anche tenute ad applicare la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia per i lavoratori soci, sia per i lavoratori non soci.

I nuovi codici di autorizzazione

L’INPS informa che sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.

A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo viene adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto.

Regolarizzazione periodo gennaio 2024-marzo 2024

Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore: “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”; “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”; “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”; “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese.

L’INPS, infine sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi da gennaio 2024 a marzo 2024, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024.

 

 

Misure in favore delle persone anziane nel nuovo decreto legislativo

Il D.Lgs. n. 29/2024 contiene misure in favore della popolazione anziana, tra cui una prestazione universale di sostegno economico erogata dall’INPS finalizzata, in parte, a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici (D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29).  

E’ entrato in vigore lo scorso 19 marzo il D.Lgs. n. 29/2024 (cosiddetto Decreto Anziani) contenente disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, tra cui alcune volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

 

Nei luoghi di lavoro, il datore deve garantire la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

 

Il datore di lavoro deve adottare ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti (articolo 5).

 

La prestazione universale

 

L’articolo 34 del decreto legislativo in argomento introduce, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

 

La suddetta prestazione viene erogata dall’INPS, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente in possesso dei seguenti requisiti: a) un’età anagrafica di almeno 80 anni; b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo (come definito ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del decreto); c) un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro; d) titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1, primo comma, della Legge n. 18/1980, ovvero possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.

 

La prestazione universale – esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento – è erogata su base mensile ed è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento e una quota integrativa definita «assegno di assistenza», pari a 850 euro mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.

 

Formazione del personale addetto all’assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti

 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento, dovranno essere adottate linee guida per la definizione di modalità omogenee per l’attuazione di percorsi formativi, alle quali le regioni possono fare riferimento, nell’ambito della propria autonomia, per il raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, finalizzati a migliorare e rendere omogenea l’offerta formativa per le professioni di cura, nonché all’acquisizione della qualificazione professionale di assistente familiare (articolo 38).

 

Al fine di potenziare e riqualificare l’offerta professionale dei servizi di assistenza familiare per le persone anziane non autosufficienti, le regioni promuovono, attraverso i propri enti accreditati, corsi di formazione professionale per acquisire la qualificazione di assistente familiare, rivolti anche alla platea dei destinatari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

CCNL Case di Cura: i sindacati chiedono l’apertura del tavolo negoziale

Tema del confronto secondo i sindacati dovrà essere l’aumento dei salari, al pari del personale della sanità pubblica

Nei giorni scorsi i sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno chiesto tramite una lettera indirizzata all’Aiop, all’Aris ed al Ministero della Salute l’apertura dei negoziati per rinnovare il CCNL del personale delle strutture sanitarie private. 
Secondo i sindacati tale rinnovo è divenuto necessario in quanto sono trascorsi più di 3 anni dall’ultimo rinnovo contrattuale sottoscritto nel 2020, con conseguente perdita del potere di acquisto delle retribuzioni a causa dell’aumento vertiginoso dei tassi di inflazione superiore al 16%.
A maggior ragione è considerata una discriminante il fatto che per i dipendenti del comparto della sanità pubblica si è provveduto a rinnovare il CCNL 2019/2021 e l’ARAN ha fissato per il prossimo 20 marzo l’apertura della trattativa per il rinnovo del triennio 2022/2024.
Intenzione dei sindacati è valorizzare l’attività che viene svolta nel settore, attraverso il rinnovo del contratto, con conseguente riconoscimento dei medesimi salari previsti per il personale pubblico.

CIPL Edilizia Cooperative Ravenna: definito l’EVR 2024



La prima tranche dell’EVR viene erogata con la busta paga di aprile


Il 13 marzo scorso le Associazioni datoriali, Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Agci Emilia Romagna e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil della Romagna, si sono incontrate per deliberare sulla quantificazione  dell’EVR 2024 relativo al CIPL per i lavoratori edili dipendenti da aziende del movimento cooperativo della provincia di Ravenna, come previsto dall’art. 11 del Testo Unico siglato il 14 marzo 2022. Stabilito l’esito positivo dei 5 indicatori, si è decisa l’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione in 2 tranche di uguale importo: la prima con la retribuzione di aprile 2024 e la seconda con quella di ottobre 2024. 
L’emolumento, come precisato nel verbale, spetta ai lavoratori con la qualifica di impiegato, operaio e apprendista professionalizzante che risultano in forza nel periodo nel quale avviene la misurazione dei parametri, vale a dire quello che va dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 (anno edile 2023), e alla data del 13 marzo 2024. 
L’importo complessivo dell’EVR è riproporzionato in base ai mese di durata del rapporto di lavoro nel suddetto periodo di maturazione dei parametri. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero. 
Per i lavoratori part-time, l’importo complessivo dell’EVR è riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro nel periodo 1° ottobre 2022-30 settembre 2023. L’EVR è omnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale, compreso il Tfr e non è cumulabile ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa edile di Ravenna. Inoltre, non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam












































































Edilizia Cooperative
Livello Minimo Contingenza Edr Altre indennità Totale 4% dei Minimi
8 2.082,99 544,46 10,33 170,00 2.807,78 1.000
7 1.748,20 537,48 10,33 170,00 2.466,01 839,00
6 1.499,74 530,98 10,33 0 2.041,05 720,00
5 1.274,35 525,21 10,33 0 1.809,89 612,00
4 1.140,63 521,7 10,33 0 1.672,66 548,00
3 1.061,02 519,54 10,33 0 1.590,89 509,00
2 952,69 516,62 10,33 0 1.479,65 457,00
1 833,21 513,6 10,33 0 1.357,14 400,00

 

Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico: convertito in legge il Decreto 

Tra gli interventi sul lavoro spiccano quelli urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei dipendenti delle imprese dell’indotto (Legge 15 marzo 2024, n. 28).

Il D.L. n. 4/2024 in materia di disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico è stato convertito in Legge n. 28/2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra le rilevanti modifiche subite dal provvedimento spiccano gli interventi sul lavoro, tra i quali quelli previsti dall’articolo 2-quinquies: ovvero gli interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale.

In particolare, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, viene riconosciuta, per il 2024, dall’INPS un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a 6 settimane, prorogabile fino a un massimo di 10 settimane.

Queste integrazioni al reddito sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall’INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Inoltre, per garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

Gli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale

La Legge n. 28/2024 introduce anche in via sperimentale, con l’articolo 4-ter, per il 2024 e il 2025, nell’ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, la possibilità che le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Nell’accordo è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere tale accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 60 giorni dal 19 marzo 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono disciplinati meccanismi che assicurino l’eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell’operazione.

Il progetto, tra l’altro, l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie  per almeno 48 mesi. Al datore di lavoro, spetta nei casi previsti un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. Tale esonero contributivo spetta per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Viene anche consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

Infine, per agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese possono avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Ferma restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio possono essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l’impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria

Bonus psicologo 2022 e 2023, dati di fatturazione e presentazione domande

Fino al 31 maggio 2024 è possibile presentare le domande per accedere al bonus psicologo relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2023 mentre, per l’anno 2022, l’INPS ricorda, tra l’altro, che gli psicoterapeuti devono inserire i dati di fatturazione entro e non oltre il 21 maggio 2024 (INPS, messaggi 18 marzo 2024, nn. 1152 e 1153).

L’INPS si occupa del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus psicologo), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3 del D.L. n. 228/2021, volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica

 

Vengono ricordate alcune scadenze, sia relativamente all’anno 2022, sia all’anno 2023.

 

Bonus psicologo anno 2022

 

Per quanto riguarda la misura a valere sui fondi stanziati per l’anno 2022, attraverso lo scorrimento delle graduatorie è stato possibile ammettere ulteriori soggetti aventi diritto che hanno potuto visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato da utilizzare nel termine di 180 giorni successivi per le prenotazioni delle sessioni di psicoterapia.

 

L’INPS informa che, alla scadenza dei 180 giorni, ossia dal 26 marzo 2024, non sarà più possibile prenotare nuove sessioni di psicoterapia. 

 

Fa eccezione la regione Basilicata, per la quale la possibilità di prenotare le sedute di psicoterapia scadrà il giorno 6 maggio 2024, tenuto conto che lo scorrimento della relativa graduatoria è avvenuto in data successiva a quella degli altri territori.

 

In ogni caso, l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate, compresa la regione Basilicata, deve essere completato dagli psicoterapeuti entro e non oltre il 21 maggio 2024: pertanto, a partire dal 22 maggio 2024, tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio.

 

Per ottenere il rimborso delle fatture è condizione necessaria la conferma da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) di iscrizione all’albo del professionista.

 

A conclusione delle operazioni e sulla base di eventuali risorse regionali e provinciali residue, potrà essere effettuato un ulteriore scorrimento delle rispettive graduatorie con riferimento alla domanda del Bonus psicologo per l’anno 2022. 

 

Bonus psicologo anno 2023 

 

Sulla base delle risorse stanziate per l’anno 2023, invece, l’INPS ricorda nel messaggio n. 1152/2024 che la domanda per ottenere il contributo può essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.

 

I richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro, possono inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato, o dalla home page del sito istituzionale – selezionando in “Le prestazioni” la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023” – o attraverso il Contact Center integrato.

 

Successivamente al 31 maggio 2024, verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il beneficiario avrà 270 giorni di tempo per usufruire del contributo a partire dal completamento delle attività per la definizione delle graduatorie.

 

 

CCNL Acconciatura ed Estetica: trattative in stallo

Previsto il 21 marzo a Bologna il flashmob degli addetti al settore

Il contratto per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, è scaduto il 31 dicembre 2022. Dopo l’avvio della trattativa nel mese di settembre 2023, il negoziato è al momento in fase di stallo.
I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, con il termine delle trattative sempre più incerto, hanno deciso di intraprendere un percorso di mobilitazione, affinché si possa giungere in tempi brevi all’atteso rinnovo contrattuale. Pertanto il 21 marzo, in occasione dell’apertura della fiera internazionale, le federazioni hanno organizzato un flash mob per tenere accesi i riflettori sulla vertenza. Le OO.SS. lamentano l’atteggiamento dilatorio delle associazioni datoriali Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai, nonchè l’incapacità di trovare una sintesi e un punto di convergenza comune sull’aumento economico.
Per i sindacati, le risorse messe a disposizione dalle controparti sono insufficienti, in quanto non recuperano l’aumento del costo della vita. Filcams, Fisascat e Uiltucs, nel ribadire la disponibilità al confronto, pongono al centro del negoziato il tema del salario, ossia la definizione di un aumento contrattuale dignitoso ed in linea con gli accordi interconfederali dell’artigianato, con l’obiettivo di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori e rendere il settore più attrattivo. In particolare la discussione sul trattamento economico dovrà tener conto della necessità di innalzare gli attuali minimi tabellari che non sono più sostenibili e di dare maggior riconoscimento alle professionalità e competenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
L’iniziativa pubblica mira quindi a denunciare il comportamento delle associazioni datoriali e delle imprese nel protrarre l’impasse contrattuale, e a dare voce alle legittime richieste delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

CCNL Poste: sottoscritto l’accordo sul premio di risultato

Le Parti hanno ridefinito i crediti welfare da erogare a giugno 2024

Il 12 marzo scorso Poste Italiane S.p.A. e Slp-Cisl, Uil-Poste, Confsal Com.ni, Fnc Ugl Com.ni hanno riconosciuto, ad integrazione di quanto concordato con il Verbale del 1° agosto 2023, ulteriori crediti Welfare aggiuntivi a carico dell’azienda nei confronti dei lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., PostePay S.p.A. che decidono di convertire il proprio Premio di Risultato in prestazioni opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, tramite l’utilizzo di una apposita piattaforma on line.
Pertanto, i crediti welfare riconosciuti nell’intesa del 1° agosto 2023 vengono ridefiniti, per il solo premio 2023 in erogazione a giugno 2024:
– credito welfare aggiuntivo pari a 100,00 euro, da destinare comunque ai servizi welfare, al lavoratore che sceglie di destinare a finalità di rilevanza sociale e che effettivamente fruirà dei servizi welfare per un importo pari ad almeno il 10% del proprio premio;
– credito welfare aggiuntivo pari ad ulteriori 200,00 euro, da destinare comunque ai servizi welfare, al lavoratore che sceglie di destinare a finalità di rilevanza sociale  e che effettivamente fruirà dei servizi welfare per un importo pari ad almeno il 50% del proprio premio;
– credito welfare pari a 300,00 euro aggiuntivo rispetto agli importi precedenti , da destinare comunque ai servizi welfare, al lavoratore che sceglie di
destinare a finalità di rilevanza sociale e che effettivamente fruirà dei servizi welfare per un importo pari ad almeno il 90% del proprio premio.
| crediti welfare sono ridotti del 50% in caso di importo effettivo inferiore a 500,00 euro.
L’attribuzione del credito welfare potrà essere utilizzato esclusivamente per fruire dei beni e servizi di welfare disponibili in piattaforma, eventuali residui non potranno essere monetizzati.