Possibili patologie che possono eseguire il lavoro agile

Il Ministero della salute ha individuato le patologie per consentire ai lavoratori fragili di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022

Sono individuate le seguenti patologie e condizioni, la cui esistenza deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore, alle quali è concesso di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
– trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
– trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
– attesa di trapianto d’organo;
– terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
– patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
– immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
– immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
– dialisi e insufficienza renale cronica grave;
– pregressa splenectomia;
– sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
– cardiopatia ischemica;
– fibrillazione atriale;
– scompenso cardiaco;
– ictus;
– diabete mellito;
– bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
– epatite cronica;
– obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
– età >60 anni;
– condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.


INAIL – Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022: domanda e modulo



L’INAIL con comunicato del 8 febbraio 2022, informa che Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, potrà essere richiesta entro il 28 febbraio e che è disponibile sul sito dell’Istituto il modulo aggiornato, che semplifica la documentazione di prova a carico del datore di lavoro sugli interventi migliorativi effettuati in azienda


Compilazione moduli
C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare all’Inail la domanda per richiedere la riduzione del tasso medio per prevenzione relativa al 2022, accordata alle imprese che abbiano realizzato nel 2021 interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in aggiunta a quelli previsti per legge. Il modulo di richiesta, denominato OT23 2022, è disponibile online sul sito dell’Istituto e presenta alcune novità.

Eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro della sezione E.
In particolare, l’aggiornamento riguarda la documentazione probante relativa agli interventi di questa sezione, con la soppressione delle dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. La realizzazione degli interventi potrà risultare certificata dagli altri documenti indicati nel modello OT23.

Ambiti entro i quali possono realizzarsi gli interventi migliorativi.
I miglioramenti considerati validi sono descritti analiticamente nelle sezioni del modulo.

Chi può presentare domanda.
Possono inoltrare la domanda di riduzione del tasso le aziende che abbiano i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.

Inoltro solo per via telematica.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail. Oltre al modello, sul sito sono disponibili anche le istruzioni d’uso e un elenco di faq. Contestualmente, vanno presentati i documenti che accertino gli interventi migliorativi effettuati. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Inail comunica all’azienda che ha richiesto lo sconto il provvedimento adottato.



La riduzione viene applicata dall’impresa stessa.
La riduzione viene concessa soltanto dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo quanto precisato nella circolare Inail 61/2015. Essa può operare soltanto per l’anno nel quale è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda stessa all’atto di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

Nel primo biennio di attività della Pat
Anche per le Pat di nuova costituzione le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere la riduzione per prevenzione. La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività della Pat
Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della Pat, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall’art. 20 Mat, come segue:















Lavoratori-anno del triennio della Pat

Riduzione

fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: chiarimenti


Con il Messaggio n. 606 del 9 febbraio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in ordine ad alcune criticità emerse nella presentazione delle domande di trattamenti di integrazione salariale con decorrenza 1° gennaio 2022.

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 l’Inps ha illustrato le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni-ter, e sono stati indicati i termini per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle novità introdotte in materia, nella suddetta Circolare l’Inps ha precisato che le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 (data di pubblicazione della Circolare), possono essere utilmente inviate entro il 16 febbraio 2022 (quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della Circolare), fermo restando il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
In proposito l’Inps interviene nuovamente, a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande, e chiarisce che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 possono essere utilmente inviate entro il 23 febbraio 2022 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio n. 606/2022).


Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale l’Inps ha chiarito che non è necessario dare prova delle comunicazioni nei casi in cui le Organizzazioni sindacali attestino che la procedura sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione deve essere allegata in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, l’Inps territorialmente competente richiederà l’integrazione della domanda attivando il supplemento istruttorio.

Firmato l’adeguamento economico del CCNL Guardie ai Fuochi



Sottoscritto l’ accordo di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2021/202


Le parti concordano che il CCNL Guardie ai Fuochi avrà una durata di 3  anni con decorrenza dal 1/1/2021 e scadenza al 31/12/2023
Viene riconosciuto un incremento mensile a regime pari, al 6° livello, ad € 75,00 lordi con le seguenti modalità: dall’1/18/2022 € 25,00, dall’1/1/2023 € 30,00, dall’ 1/7/2023 € 20,00. L’adeguamento riproporzionato dei minimi conglobati di tutti i lavoratori è quello riportato nella tabella allegata









































































Livello

Minimo Conglobato mensile al 31/12/2021

Aumento 1/1/2022

Minimo Conglobato mensile 1/1/2022

Aumento 1/1/2023

Minimo Conglobato mensile 1/1/2023

Aumento 1/7/2023

Minimo Conglobato mensile 1/7/2023

Totale aumenti a regime

1.880,17 36,86 1.917,03 44,23 1.961,26 29,49 1.990,75 110,58
1.742,13 34,15 1.776,28 40,99 1.817,27 27,32 1.844,59 102,46
1.541,87 30,23 1.572,10 36,27 1.608,37 24,18 1.632,55 90,68
1.405,91 27,56 1.433,47 33,08 1.466,55 22,05 1.488,60 82,69
1.338,47 26,24 1.364,71 31,49 1.396,20 20,99 1.417,19 78,72
1.275,19 25,00 1.300,19 30,00 1.330,19 20,00 1.350,19 75,00
1.206,69 23,66 1.230,35 28,39 1.258,74 18,93 1.277,66 70,97


A recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una “indennità di garanzia salariale” pari ad euro 450,00 lordi con le seguenti modalità: euro 250,00 lordi con le competenze di gennaio 2022 ed euro 200,00 lordi con le competenze di maggio 2022. Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.
In riferimento ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale retribuiti quindi solo per le ore effettivamente lavorate, la retribuzione mensile, dall’1/1/2022, non sarà inferiore a n. 19 turni mensili e dall’1/7/2023 non sarà inferiore a n. 20 turni mensili.

INPS: variazione della condizione occupazionale con il modello “RdC-Com Esteso”


09 febb 2022 Si forniscono precisazioni sulla comunicazione di variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza.


 


La Legge di Bilancio 2022 ha disposto che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”.
Dunque, dal 1° gennaio 2022, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza deve essere comunicata all’INPS, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, non più entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.
Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.


La modifica in parola riguarda acnhe la disciplina del beneficio addizionale.
Quindi, per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, il suddetto modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.

CCNL RISCOSSIONE: Accordo in materia di RLS

Sottoscritto il 3/2/2022, tra l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA e UNISIN, l’accordo in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza per il Settore della Riscossione

Le Parti firmatarie del CCNL della Riscossione, si sono incontrate il 3 febbraio 2022, con l’intento di addivenire ad un’intesa in materia di RLS, che disciplinasse in particolare:

– il numero totale degli RLS eleggibili e che esplicheranno le proprie prerogative all’interno dell’Ente;
– il numero di ore annue di permesso spettanti a ciascun RLS per lo svolgimento del proprio incarico;
– le attribuzioni e gli strumenti necessari per l’espletamento della funzione.

Ciò posto, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno sottoscritto un nuovo accordo che decorre dalla data della stipula e avrà durata quadriennale intendendosi tacitamente rinnovato alla scadenza e così, successivamente, di quadriennio in quadriennio, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.
Esse hanno convenuto che il numero degli RLS è determinato in numero totale di 32, individuati ed eletti su base regionale e così distribuiti:

– Gruppo “A”:
Regione Marche, Umbria, Abruzzo, T.A.A., Liguria, Sardegna: n. 1 RLS per ciascuna regione;
– Gruppo “B”:
Regione: Calabria+Basilicata, Puglia, Toscana, Emilia Romagna: n. 2 RLS per regione/aggregazione regionale;
– Gruppo “C”:
Regione Piemonte+V.A., Veneto+FVG, Lombardia, Lazio, Campania+Molise, Sicilia: n. 3 RLS per ciascuna regione/aggregazione regionale.

Agli RLS sono attribuite le funzioni indicate dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al quale le Parti convengono di rinviare integralmente.
A ciascun RLS, per l’espletamento del mandato sono riconosciuti permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue per l’espletamento dei compiti indicati dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tale monte ore deve intendersi calcolato pro quota mensile a partire dal mese di effettivo insediamento.
Inoltre, l’Ente, al fine di favorire l’accesso dell’RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo le modalità concordate con l’interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese – rispetto a quelle sostenute nella normale sede di lavoro ed effettivamente sostenute e documentate – strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli dalla legge.
In particolare:

a) in caso di accesso presso una unità organizzativa diversa rispetto alla propria sede di lavoro situata nell’ambito dello stesso comune o comune diverso sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate con utilizzo dei mezzi pubblici, con i limiti e secondo le regolamentazioni in vigore tempo per tempo. In casi eccezionali, ovvero laddove oggettive condizioni di percorribilità lo rendano necessario, l’azienda potrà autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo un rimborso chilometrico di € 0,35 per km.

b) in caso di necessità di pernottamento, debitamente e preventivamente autorizzato, si farà ricorso alle convenzioni stipulate e vigenti, utilizzando a tal fine le medesime modalità di prenotazione codificate senza che gli RLS anticipino le spese di viaggio eventualmente necessarie.

Erogazione EET nei Caseifici Cooperativi dell’Emilia Romagna



Nella busta paga del mese di febbraio 2022 sarà corrisposto l’elemento economico transitorio (EET), ai lavoratori in forza ai caseifici sociali e cooperativi operanti nella zona di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.


E’ stato istituito con accordo siglato a giugno 2020, per il soli anni 2020 e 2021 (produzione 2019 e 2020), un elemento economico transitorio (EET).
L’EET sarà corrisposto con la busta paga del mese di febbraio dell’anno 2022 ai lavoratori in forza ai caseifici che nell’anno di produzione si trovino in tutte le seguenti condizioni.
A. La riuscita determinata (premio di risultato) si colloca tra 88,00 e 92,99%
B. La percentuale di formaggio sbiancato della produzione oggetto del premio non sia superiore a 2,5
C. Il prezzo medio rilevato ai fini del correttivo sia collocato almeno nella 7.a fascia (ad esempio premio 2021, produzione 2019, rilevazione media relativa all’anno 2020).
D. Nell’anno precedente a quello relativo alla determinazione del EET hanno avuto un riuscita di almeno il 93,00%
L’EET sarà corrisposto in aggiunta ai premi di risultato nelle seguenti misure.



























Livello

Importo

1 A 704,50
1 631,50
2 547,00
3 A 498,00
3 462,00
4 438,00
5 413,50
6 389,50

Video-guida personalizzata e interattiva relativa alle domande di pensione accolte


L’INPS, con il messaggio del 7 febbraio 2022, n. 585, comunica l’estensione della modalità innovativa di comunicazione personalizzata alla prima liquidazione delle domande di pensione della Gestione Privata. Progressivamente, saranno coinvolti anche i neopensionati iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL).

L’INPS ha sperimentato, nel corso del 2021, una nuova ed efficace modalità di comunicazione personalizzata, proattiva e interattiva con gli utenti che hanno avuto una domanda accolta di indennità di disoccupazione NASpI.
L’utente viene raggiunto automaticamente da una notifica tramite SMS/e-mail, con la quale l’Istituto comunica che la domanda è stata accolta e segnala la presenza di una video-guida dedicata alla propria NASpI, accessibile sia all’interno della sua area riservata “MyINPS” sia attraverso il QR code inserito nelle lettere con oggetto “Domanda NASpI Accolta”. Inoltre, da dicembre 2021 la notifica con il link di accesso alla video-guida NASpI è stata inserita anche nell’app IO. A breve, la video-guida personalizzata sarà accessibile tramite il QR code inserito nella lettera con cui l’INPS comunica l’accoglimento.
Ai destinatari del modello di comunicazione di liquidazione della pensione nella Gestione privata (modello “TE08 PL”) sarà recapitato un provvedimento che prevede la possibilità di accedere a una video-guida interattiva mediante un percorso personalizzato raggiungibile attraverso QR code o link dedicato, riportato nella pagina iniziale del provvedimento.
La nuova video-guida personalizzata e interattiva evidenzia, in linea generale, le informazioni principali contenute nel provvedimento di prima liquidazione della pensione (modalità di calcolo, importo, tassazione) che il neopensionato riceve via posta e trova archiviato nella sua “Cassetta postale online”, sempre accessibile nel portale INPS con le proprie credenziali.
Il video illustra, inoltre, i principali obblighi del pensionato verso l’INPS e i servizi che l’interessato potrà utilizzare per controllare ogni mese il proprio cedolino di pensione e confrontarlo con quello dei mesi precedenti, scaricare il certificato di pensione (ObisM) e la Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi annuale, richiedere le detrazioni per carichi di famiglia e variare le coordinate bancarie per il pagamento.
La video-guida chiarisce agli utenti, inoltre, i casi in cui l’Istituto ha l’obbligo di ricalcolare annualmente le pensioni in base ai redditi dichiarati e fornisce, per coloro che sono interessati da prestazioni collegate al reddito (ad esempio, quattordicesima, integrazione al minimo, maggiorazione sociale), indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle dichiarazioni reddituali.
La video-guida presenta un elevato livello di personalizzazione in quanto ciascun video ha uno specifico contenuto informativo legato alle caratteriste proprie del pensionato destinatario della comunicazione. Il video, pertanto, ha una durata variabile, dai 3,5 ai 5 minuti, in relazione alle tipologie di informazioni in esso inserite.
Al fine di favorire un migliore accesso alle informazioni messe a disposizione dell’Istituto, nel video viene anche raccomandato di aggiornare i propri contatti telematici nell’area “MyINPS”.
Al termine del video, infine, sono riportati l’elenco dei servizi citati con i pulsanti per accedervi direttamente.
Oltre al QR code presente nella lettera del provvedimento di pensione (modello “TE08 PL”), per accedere alla video-guida gli utenti possono utilizzare i seguenti canali digitali:
– Area riservata “MyINPS” nel portale www.inps.it, accessibile con credenziali SPID almeno di livello 2, CIE o CNS: agli utenti che abbiano fornito il numero di cellulare e/o l’e-mail aggiornati, l’Istituto invia mediante SMS ed e-mail l’avviso con il link alla video-guida presente nell’area riservata “MyINPS”;
– App IO: l’utente neopensionato, che accede con le proprie credenziali all’applicazione mobile, trova la notifica contenente il medesimo testo dell’avviso presente in “MyINPS” con il link di accesso alla video-guida.
La video-guida resterà a disposizione degli utenti per sei mesi, così da assicurare un accesso guidato e semplificato ai servizi di consultazione e per l’invio di dichiarazioni (detrazioni fiscali: domanda e gestione; dichiarazione reddituale: RED semplificato) utili al neopensionato per controllare e gestire la propria pensione.
Le visualizzazioni e le interazioni da parte degli utenti saranno costantemente monitorate in forma anonima tramite un’apposita dashboard per assicurare il corretto avvio della produzione e della distribuzione e per verificare il livello di efficienza ed efficacia della campagna di comunicazione, anche tramite il confronto con i dati della piattaforma di Customer relation management (CRM) dell’INPS.
Lo storyboard che mostra i contenuti proposti nella video-guida e la tabella con le otto versioni personalizzate generate per uso interno sono a disposizione di tutto il personale dell’INPS nell’area intranet nella Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna al percorso “Comunicazione – Prodotti” > sezione “Video guide interattive per gli utenti” > pagina “Video guida per neopensionati”.


Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione IVS



Con circolare INPS n. 22/2022sono stati comunicati gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2022.


Le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2022, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2022, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:
– la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
– la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.


Contribuzione IVS sul minimale di reddito


Per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00.
Tale valore è stato ottenuto, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2022 (€ 49,91) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:











Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 22,80% 23,28%


La riduzione contributiva al 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:











Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità) € 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità) € 3.788,81 (3.781,37 IVS + 7,44 maternità)


Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:











Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 325,48 (324,86 IVS + 0,62 maternità) € 331,98 (331,36 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 309,24 (308,62 IVS + 0,62 maternità) € 315,73 (315,11 IVS + 0,62 maternità)


Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.


Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale


Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00.
Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:





















Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 48.279,00 24% 24,48%
superiore a € 48.279,00 25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Fino a € 48.279,00 22,80% 23,28%
superiore a € 48.279,00 23,80% 24,28%


Il contributo a conguaglio sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022.


Massimale imponibile di reddito annuo


Per l’anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 più € 32.186,00).
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, a € 105.014,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:















Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%) € 20.019,70 (48.279,00*24,48% +32.186,00*25,48)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni  € 18.667,88 (48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%) €19.054,11(48.279,00*23,28% +32.186,00 *24,28%)















Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%) € 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%) € 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%)


Contribuzione a saldo


Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.


Termini e modalità di versamento


I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
– 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;


– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

Certificato tardivo per congedo di maternità “flessibile”: la pronuncia della Cassazione


08 febb 2022 Relativamente al congedo di maternità, la mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.

Nel caso, una lavoratrice conveniva in giudizio l’Inps chiedendo di ordinare all’istituto di accogliere la domanda di congedo con opzione per la flessibilità e concederle pertanto di assentarsi dal lavoro per i quattro mesi successivi al parto e quindi sino al 27.1.2022. La medesima lavoratrice ha chiesto, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, di ordinare all’Istituto previdenziale, in via di urgenza, di riconoscerle il congedo con opzione per la flessibilità e concederle, pertanto, di assentarsi dal lavoro per i 4 mesi successivi al parto.
L’Inps ha chiesto il rigetto del ricorso in mancanza dei presupposti per accogliere la domanda di congedo con opzione per la flessibilità, poiché il certificato medico inviato non sarebbe stato idoneo, in quanto non rilasciato nel corso del settimo mese di gravidanza. Come lo stesso istituto ha riconosciuto, il secondo certificato del medico del lavoro competente è stato emesso durante il settimo mese di gravidanza, mentre il primo certificato – secondo l’Istituto – non sarebbe idoneo in quanto emesso con quattro giorni di anticipo rispetto all’inizio del settimo mese di gravidanza.
Tale circostanza non risulta provata e occorre attenersi all’attestazione del medico ginecologo. Tanto basta per riconoscere la validità di entrambi i certificati e la sussistenza nel diritto rivendicato con il ricorso.
Va peraltro condiviso quanto affermato in sede di discussione dalla difesa della parte ricorrente, ovvero che il diritto oggetto del presente giudizio non è disponibile e pertanto nel caso in cui da lavoratrice abbia offerto la propria prestazione di lavoro durante l’ottavo mese di gravidanza, ha diritto all’astensione per i successivi quattro mesi.
In materia, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In caso di congedo flessibile la legge prevede che le certificazioni mediche devono essere preventive. La conseguenza è che se la donna viene adibita al lavoro oltre il settimo mese in assenza di tale certificazione si applica la sanzione dell’art. 18, sempre che chi adibisce la donna al lavoro sia consapevole dello stato di gravidanza. Le regole e le sanzioni sono queste, continuano i giudici, non ne sono previste altre. Tanto meno sono previste sanzioni a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela, non delle sanzioni.
Se accade, come nel caso in esame, che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione sino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile.
La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.
La riduzione della indennità da 5 mesi complessivi a 4 che l’INPS ha ritenuto di operare, non ha fondamento legislativo e si risolve in una sanzione, a carico della lavoratrice, estranea alle regole ed alle finalità della normativa a tutela delle lavoratrici madri.