CCNL Panificazione Fippa: siglato il rinnovo



Siglato il 31 maggio 2022, tra la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini e la FAl-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, con scadenza 31 dicembre 2022.


Aumenti retributivi (panifici artigianali)


Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze a tutto il personale qualificato da riparametrare:
Qualifica A2 incremento retributivo a regime: 69,50 euro
Prima tranche dal 1 maggio 2022 di 40,00 €; seconda tranche dal 1° settembre 2022 di 29,50 €











































Qualifiche

Aumento 1/5/2022

Aumento 1/9/2022

A1 Super 51,81 38,21
A1 45,64 33,66
A2 40,00 29,50
A3 34,36 25,34
A4 30,34 22,37
B1 50,47 37,22
B2 33,83 24,95
B3 Super 31,68 23,36
B3 30,07 22,17
B4 26,85 19,80











































Qualifiche

Minimo 1/5/2022

Minimo 1/9/2022

A1 Super 1299,47 1337,68
A1 1143,91 1177,57
A2 1006,26 1035,76
A3 858,79 884,13
A4 761,42 783,79
B1 1263,23 1300,45
B2 850,17 875,11
B3 Super 792,54 815,90
B3 755,32 777,49
B4 671,64 691,43


Copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un’indennità di euro 200,00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022, di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2022 e di euro 60,00 unitamente alla retribuzione del mese di dicembre 2022. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L’indennità di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di Una Tantum l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.


Aumenti retributivi (panifici ad Indirizzo produttivo industriale)


Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze a tutto il personale qualificato, da riparametrare:
Qualifica 3°B incremento retributivo a regime: 97,00 euro
Prima tranche dal 1 maggio 2022 di 60,00 € e seconda tranche dal 1 °settembre 2022 di 37,00 €.































Qualifiche

Aumento 1/5/2022

Aumento 1/9/2022

1 76,43 47,13
2 70,32 43,36
3A 64,59 39,83
3B 60,00 37,00
4 50,83 31,34
5 45,48 28,04
6 38,22 23,57































Qualifiche

Minimo 1/5/2022

Minimo 1/9/2022

1 1514,40 1561,54
2 1396,14 1439,50
3A 1285,99 1325,81
3B 1196,40 1233,40
4 1009,96 1041,30
5 899,40 927,44
6 757,73 781,29


Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un’indennità di euro 400,00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di euro 140,00 unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022, di euro 140,00 unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2022 e di euro 120 nel mese di dicembre 2022.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L’indennità di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di Una tantum l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


Bilateralità


Il finanziamento della bilateralità è stabilito in € 20,00 per 12 mensilità per ogni dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare e a € 10,00 mensili per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 9 mesi nell’anno solare (e salvo conguagli in caso di proroghe e/o rinnovi che conducano a superare i 9 mesi).
I suddetti contributi sono così ripartiti:
A) 20 € complessivi in: 10 € come contributo al Fondo sanitario integrativo (Fonsap) 5 € all’Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1 € agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5 € come contributo di assistenza contrattuale.
B) 10 € complessivi in: 5 € come contributo all’Ente Bilaterale Nazionale (Ebipan) di cui 1 € agli Enti Bilaterali territoriali costituiti e 5 € come contributo di assistenza contrattuale.
In caso di inadempimento contributivo, il datore di lavoro è obbligato a erogare a favore di ciascun lavoratore un importo pari a Euro 20,00 lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) che incide sugli istituti retributivi di legge e contrattuali, a esclusione del TFR.


Contributo associativo sindacale


II contributo associativo sindacale nazionale per le aziende che occupano dipendenti viene fissato nella misura di 5 €, di cui 2,50 € a carico del datore di lavoro e 2,50 € a carico del lavoratore.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione.
Tale quota rientra nel contributo omnicomprensivo previsto nel capitolo Bilateralità, con particolare riferimento all’art. 4/bis: “Bilateralità, welfare contrattuale, promozione della panificazione, formazione” paragrafo “Finanziamento della bilateralità” e all’Art. 4/ter, “Welfare Contrattuale”.


Contratto a tempo determinato


In conformità a quanto previsto dall’art. 19, comma 1 del DLgs 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, i contratti a termine – in ogni caso di rinnovo o quando di durata superiore a 12 mesi – dovranno essere stipulati in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 DLgs 81/2015.
La durata del patto di prova non potrà eccedere il 50% della durata iniziale del contratto a termine e il patto non potrà essere apposto in successivi contratti a termine aventi ad oggetto il medesimo livello contrattuale prima che siano decorsi 24 mesi dalla scadenza del contratto di iniziale previsione del patto.
La durata complessiva del contratto a termine, anche per l’ipotesi di proroghe e/o rinnovi è regolata dall’ art. 19, comma 2, DLgs n. 81 del 15 giugno 2015.
In deroga a quanto disposto dal punto sub b) che precede, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del DLgs n. 81/2015, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la ITL competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato (c.d. deroga “assistita”).
Il termine del contratto può essere consensualmente prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di n. 4 volte entro tale arco temporale massimo, a prescindere dal numero dei contratti.
Il contratto a termine può essere prorogato liberamente per la durata complessiva non eccedente i 12 mesi. Ogni qualvolta, anche per effetto di proroga intervenuta entro il termine dei 12 mesi, lo stesso sia superato, la proroga dovrà essere giustificata con la espressa previsione della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e b-bis).
I limiti nella successione di contratti a tempo determinato tra le medesime parti di cui all’art. 19, comma 2, del DLgs 81/2015, nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all’art. 23 comma 1 del DLgs 81/2015, non trovano applicazione, per le attività stagionali.


Somministrazione di lavoro


Ai sensi della vigente normativa le imprese possono ricorrere a contratti di somministrazione a tempo determinato di durata non superiore a n. 12 mesi. I contratti di somministrazione a tempo determinato di durata complessiva superiore a n. 12 mesi potranno essere stipulati solo in presenza delle condizioni indicate di cui alle lettere a) b) e b-bis, comma 1, dell’art. 19 del DLgs n. 81/2015.
Pertanto il ricorso a contratti di lavoro somministrato a tempo determinato è ammesso per:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
– esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
– specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 DLgs 81/2015.
Fermi i limiti percentuali del ricorso al lavoro somministrato previsti dall’art. 31 del DLgs n. 81/2015 e delle prerogative della contrattazione collettiva ex art. 51 del DLgs n. 81/2015 e ferme le deroghe di legge, nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il settore non industriale.


Disciplina dell’apprendistato


Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatti salvi i contratti stagionali, ai sensi dell’art. 43, comma 8 e 44, comma 5 DLgs n. 81/2015.
Per le aziende con attività stagionali, così definibili anche ai sensi della qualificazione operata nell’articolo del presente CCNL che disciplina il contratto a tempo determinato, le Aziende, ai sensi dell’art. 43, comma 8, e art. 44, comma 5, DLgs n. 81/2015, in deroga alla durata minima prevista dall’art. 42, comma 2, del DLgs n. 81/2015 potranno operare assunzioni con contratto di apprendistato di durata minima trimestrale.
In tali casi le ore di formazione annua saranno riproporzionate in relazione alla durata del contratto a termine, fermo il limite minimo di 20 ore per singolo contratto.
La durata massima del periodo di prova non può superare, in relazione al livello iniziale di assunzione, quella prevista dal CCNL per i lavoratori non apprendisti di analogo livello.
E’ possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali con soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del DLgs n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel gruppo A e nel gruppo B, dal primo al terzo livello delle rispettive classificazioni del personale, nonché dal I al V livello delle imprese con indirizzo industriale, con esclusione delle figure professionali A4 e B4 e VI livello.
Il rapporto di apprendistato ha le seguenti durate massime in relazione alle qualifiche da conseguire:
























Livello

Durata

A1 super, A1 60 mesi
A2, 50 mesi
A3 e B3 super 48 mesi
B1, B2, B3 36 mesi
Livelli I, II, IIIA, IIIB, 36 mesi
livello IV 30 mesi
livello V 24 mesi


Per i panifici ad indirizzo produttivo industriale le Parti concordano che la contrattazione di secondo livello potrà fissare diversa e maggiore durata dell’apprendistato per le figure professionali riconosciute come aventi contenuti competenziali analoghi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane.
Le retribuzioni degli apprendisti sono pari alle percentuali di seguito specificate in corrispondenza agli archi temporali di applicazione delle stesse. Ai fini della determinazione della retribuzione, la percentuale si applica sugli elementi retributivi di seguito specificati, propri del lavoratore non apprendista avente inquadramento corrispondente a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto: paga base, ex indennità di contingenza, E.D.R., eventuali elementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello:
– 70% primi dodici mesi;
– 80% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese;
– 90% dal venticinquesimo al quarantottesimo mese;
– 95% dal quarantanovesimo fino alla cessazione del contratto.
Dette percentuali non si applicano nel caso in cui alla retribuzione percentuale si prevede un inquadramento iniziale del lavoratore apprendista fino a due livelli inferiori a quello proprio dei lavoratori corrispondenti alla qualificazione cui è finalizzato il contratto, con passaggio all’eventuale livello intermedio alla data di esecuzione del 50% dell’arco temporale complessivo del contratto di apprendistato.