Opzione per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa per i professionisti assunti dalla PA


Il DM 2 settembre 2022 – pubblicato nella G.U. 2 novembre 2022, n. 256 – disciplina l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.


Le disposizioni si applicano ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni.
I professionisti sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell’INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.
All’atto dell’assunzione presso la PA, i professionisti medesimi devono comunicare all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi 30 giorni tramite PEC, sia dell’accettazione dell’incarico che della volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso l’ente previdenziale di diritto privato.
Nell’ipotesi di opzione per il non mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato, l’ente sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA non è dovuto all’ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all’iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all’ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi.
Al termine del periodo di lavoro presso l’amministrazione pubblica, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo assicurativo maturato all’INPS – Gestione ex INPDAP. Il montante contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell’ente stesso.
Laddove l’ordinamento dell’ente previdenziale di diritto privato non preveda esclusivamente l’adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito costituisce la riserva matematica per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalità definite dall’ente stesso con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale.
In caso di opzione per il mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente.
Il mantenimento della posizione assicurativa presso l’ente previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal relativo ordinamento.
E’ dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall’ente previdenziale di diritto privato. Non è dovuta la contribuzione per l’indennità di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall’INPS-Gestione separata ex INPDAP.
Il professionista non può ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall’INPS e dall’ente previdenziale di diritto privato e, all’atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in questione, i professionisti che risultino alla predetta data già assunti dalle pubbliche amministrazioni, comunicano all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato.
Nel caso in cui l’ordinamento di un ente previdenziale di diritto privato già preveda la possibilità per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all’attività come dipendente, il professionista, può optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto, comunicandolo all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e all’Amministrazione pubblica datore nei termini citati. Si applica in questo caso la regolamentazione contributiva già applicata ai professionisti lavoratori dipendenti già iscritti all’ente previdenziale di diritto privato.

EDILIZIA ANIEM CONFAPI – Accordo 14/10/2022 – Rettifica tabelle



Il giorno 14/10/2022 tra CONFAPI ANIEM Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti a Confapi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si è sottoscritto il verbale di accordo per la rettifica delle tabelle retributive


A parziale rettifica della Tabella allegata al Verbale di accordo dell’11 ottobre 2022, si precisa che per il livello VI il nuovo minimo in vigore alla data del 1° ottobre 2022 è 1.720,76 (invece di 1.720,46) e quello relativo al 1° Gennaio 2023 è 1.778,36 (invece di 1.778,06).


Pertanto la nuova Tabella con gli aumenti contrattuali è la seguente:


Qualificati































Livello

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/1/2023

7 1.911,96 1.975,96
6 1.720,76 1.778,36
5 1.433,98 1.481,98
4 1.338,37 1.383,17
3 1.242,78 1.284,38
2 1.118,50 1.155,94
1 955,99 987,99


Apprendisti



















































































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/1/2023

Apprendistato Professionalizzante 2 1 6 838,88 866,96
7 12 950,72 982,55
13 18 973,10 1.005,67
19 24 1.062,58 1.098,14
Apprendistato Professionalizzante 3 1 6 994,22 1.027,50
7 12 1.031,51 1.066,04
13 18 1.056,36 1.091,72
19 24 1.081,22 1.117,41
25 30 1.118,50 1.155,94
31 36 1.180,64 1.220,16
Apprendistato Professionalizzante 4 1 6 1.070,70 1.106,54
7 12 1.110,85 1.148,03
13 18 1.137,62 1.175,70
19 24 1.164,38 1.203,36
25 30 1.204,53 1.244,85
31 36 1.271,45 1.314,01
Apprendistato Professionalizzante 5 1 6 1.147,18 1.185,58
7 12 1.190,20 1.230,04
13 18 1.218,88 1.259,68
19 24 1.247,56 1.289,32
25 30 1.290,58 1.333,78
31 36 1.362,28 1.407,88
Apprendistato Professionalizzante 6 1 6 1.376,61 1.422,69
7 12 1.428,23 1.476,04
13 18 1.462,65 1.511,61
19 24 1.497,06 1.547,17
25 30 1.548,68 1.600,52
31 36 1.634,72 1.689,44
Apprendistato Professionalizzante 7 1 6 1.529,57 1.580,77
7 12 1.586,93 1.640,05
13 18 1.625,17 1.679,57
19 24 1.663,40 1.719,08
25 30 1.720,76 1.778,36
31 36 1.816,36 1.877,16

Rapporti di lavoro sportivo: cambiano le regole

Con il Decreto Legislativo 05 ottobre 2022, n. 163 sono state approvate disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Vediamo in dettaglio le novità riguardanti il lavoro sportivo.

L’articolo 13 del Decreto Legislativo 05 ottobre 2022, n. 163 (di seguito “Decreto”) interviene sulla definizione e qualificazione del lavoratore sportivo (art. 25, D.Lgs. n. 36/2021) stabilendo che, oltre all’atleta, all’allenatore, all’istruttore, al direttore tecnico, al direttore sportivo, al preparatore atletico e al direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, è lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
L’attività di lavoro sportivo è ammessa sotto forma di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, co.1, n. 3 del c.p.c.. Viene abrogata la possibilità di svolgere l’attività di lavoro sportivo sotto forma di prestazioni occasionali.


Con riferimento ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, viene precisato che in via generale gli stessi non sono retribuiti per l’attività sportiva in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo il riconoscimento di rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente (tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente). Tuttavia, viene previsto che l’attività sportiva possa essere retribuita dai beneficiari con la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.


Per quanto riguarda il direttore di gara e qualifiche similari, preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, viene previsto che il contratto individuale deve essere stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva competente.


 


L’articolo 15 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici (art. 27, D.Lgs. n. 36/2021) precisando che l’approvazione del contratto individuale di lavoro secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia dello stesso.

L’articolo 16 del Decreto sostituisce integralmente l’articolo 28 del decreto legislativo n. 36/2021 recante disposizioni in materia di rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. In particolare, il nuovo articolo 28 prevede:
“1. Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate otto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
3. L’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale dell’ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.”

L’articolo 17 del Decreto modifica la disciplina delle prestazioni sportive amatoriali (art. 29, D.Lgs. n. 36/2021) riqualificandole come prestazioni sportive dei volontari.
Le prestazioni sportive dei volontari possono essere utilizzate per le proprie attività istituzionali di promozione dello sport da parte di società e associazioni sportive, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a..


Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

L’articolo 18 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti la formazione dei giovani atleti (art. 30, D.Lgs. n. 36/2021) specificando che le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Inoltre, viene introdotta la previsione che per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo restando il limite massimo dei 23 anni.

L’articolo 19 del Decreto proroga dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023 l’abolizione del cd. “vincolo sportivo” (art. 31, D.Lgs. n. 36/2021).

L’articolo 23 modifica le disposizioni riguardanti il trattamento pensionistico (art. 35, D.Lgs. n. 36/2021) e in particolare la contribuzione applicabile.
Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nell’area del dilettantismo, iscritti alla Gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche passa dal 10 per cento al 24 per cento.


Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’area del dilettantismo, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche viene stabilita in misura unica del 25 per cento in luogo della precedente modulazione crescente (20 per cento per l’anno 2022, 24 per cento per l’anno 2023, 30 per cento per l’anno 2024, 33 per cento per l’anno 2025). Per tali lavoratori, altresì, viene aggiunta la previsione che si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps sulla base del relativo rapporto di lavoro.


Per i lavoratori sportivi che svolgono prestazioni autonome nell’area del dilettantismo, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche viene stabilita in misura unica del 25 per cento in luogo della precedente modulazione crescente (15 per cento per l’anno 2022, 20 per cento per l’anno 2023, 22 per cento per l’anno 2024, 25 per cento per l’anno 2025). Anche in questo caso viene aggiunta la previsione che si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps sulla base del relativo rapporto di lavoro.


Per tutti i rapporti di lavoro suindicati l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
Fino al 31 dicembre 2027 la suddetta contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

L’articolo 24 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti il trattamento tributario (art. 36, D.Lgs. n. 36/2021). In particolare viene previsto che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.


Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Tale disposizione si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.


Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte (20 per cento).


 


L’articolo 25 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (art. 37, D.Lgs. n. 36/2021).
In particolare, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, viene confermato che il committente è soggetto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro ai fini dell’assicurazione all’INAIL e che il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, ma viene esclusa la previsione per cui ai fini del calcolo del premio la base imponibile sia costituita dai compensi effettivamente percepiti.


Inoltre, ai fini previdenziali e tributari ai compensi per l’attività prestata nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano le agevolazioni previste per lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo (Esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui e riduzione dell’imponibile contributivo al 50 per cento fino al 31 dicembre 2027; Esenzione fiscale fino a 15.000 euro).

Iscrizione all’anagrafe dei Fondi sanitari 2022 per il Fondo Sanimioda

E’ iscritto all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della, ill. Fondo Sanimoda per i lavoratori dell’industria della Moda

Sono iscritti a SANIMODA, le imprese che applicano i CCNL – Tessile e Abbigliamento, Occhiali e occhialeria, Calzaturiero, Spazzole, Pennelli e Scope, Penne, Matite e articoli affini, Pelletteria, Giocattoli e modellismo, Concerie Industriali, con lavoratori iscritti al Fondo
I contributi versati al Fondo dai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versati in conformità a disposizioni di Contratto Collettivo Nazionale.


I lavoratori associati al Fondo SANIMODA, per effetto della non concorrenza alla formazione del reddito, non potranno portare in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, alcuna spesa sanitaria rimborsata dal Fondo.


Per quanto riguarda, invece, le spese sanitarie non rimborsate dal Fondo, la detraibilità dall’imposta sui redditi è consentita, nella misura del 19%, per la parte eccedente Euro 129,11,

Prorogato il Protocollo Sicurezza nel Credito Cooperativo

Firmato il 27/10/2022, tra FEDERCASSE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UGL-CREDITO, UILCA, l’accordo per la proroga del Protocollo Sicurezza Covid-19, sino al 31/12/2022

Le Parti, in ottemperanza alle previsioni di cui al punto 5 del Protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo sottoscritto il 29 luglio 2022, convengono di prorogare il Protocollo medesimo, ad ogni effetto, sino al 31 dicembre 2022.


Le Parti si incontreranno il 30 novembre 2022 per verificare congiuntamente la coerenza e l’efficacia delle disposizioni del Protocollo qui prorogato con il quadro legislativo vigente.

Debiti contributivi INPGI al 30 giugno 2022: domande di rateazione all’INPS

Le istanze di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, relative ai giornalisti che dal 1° luglio 2022, per effetto del trasferimento della funzione previdenziale dall’INPGI all’INPS, sono iscritti al FPLD Inps, devono essere presentate all’Inps anche con riferimento ai debiti maturati nei confronti dell’Inpgi fino al 30 giugno 2022 ((INPS – Messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922).

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato disposto il trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’INPGI in relazione ai giornalisti dipendenti.
Pertanto, fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI.
Per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali è posta in capo alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva.
Con riguardo alla definizione/gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa presentate a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS precisa che si applica il regolamento approvato con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, anche con riferimento alle esposizioni debitorie maturate nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
In particolare, come stabilito dal suddetto Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, le istanze di pagamento in forma dilazionata devono comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dall’Inps (ivi inclusa la Gestione Inpgi fino al 30 giugno 2022) e devono essere presentate in modalità telematica attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Istituto www.inps.it, allegando il modello “SC18” laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione. A tal fine il modello “SC18” è stato appositamente integrato per consentire la compilazione del “Campo Posizione contributiva INPGI”.
Le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’INPGI saranno respinte e il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio Inps che consente l’invio della domanda in modalità telematica.
Ove sia verificata la mancata soddisfazione della condizione della regolarizzazione in modalità rateale di tutta l’esposizione debitoria, la Struttura territoriale che ha ricevuto la domanda di rateazione provvede alla sua reiezione, motivando la stessa con la mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni.

Nuovo regolamento Ente Bilaterale Enfea

Dal 1°ottobre 2022 entra in vigore il nuovo Regolamento dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:
– Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
– Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione. I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento in F24 e l’omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.
Dal 1°ottobre 2022 non è possibile inviare le richieste di prestazioni tramite il Portale dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, entrando in vigore il nuovo Regolamento con prestazioni disponibili sul nuovo Portale da gennaio 2023.
Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni di seguito riportate.

– Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato e conferma a tempo indeterminato Misura del sussidio:
a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.
b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 (seicento) una tantum.

– Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore
   – Contributo per l’acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
   – Contributo di € 100,00 (cento) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

– Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1° gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, viene erogato un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Misura del contributo: € 1.000,00 (mille)

– Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore
La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) per figlio.

– Contributo spese Corso di Laurea universitario
La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (studente in corso).

– Contributo una tantum conseguimento Laurea 110/110
La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille) per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).

– Contributo per utilizzo servizi all’infanzia:
   – Asilo nido;
in alternativa
   – Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) per figlio.

– Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente
In occasione della nascita/adozione del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.
La misura del contributo è pari ad € 1.000,00 (mille).

– Contributo annuo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)
Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento)/anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni.

– Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo una tantum, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.
La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille) max per nucleo familiare.

– Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento)/anno.

– Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale
In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:
€ 500,00 (cinquecento) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate
Ai fini della prestazione, la giornata da considerare è quella nella quale sia intervenuto un riconoscimento di almeno 4 ore di ammortizzatore sociale nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno. Per la medesima prestazione, nel caso di un rapporto di lavoro part time di almeno 4 ore, la giornata da considerare si intende quella nella quale il riconoscimento dell’ammortizzatore interviene almeno per il 50% del part time concordato, quindi almeno 2 ore.

– Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento)/mese, per un massimo di 6 mesi. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.

– Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per coniuge e/o figli conviventi
A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese per cure odontoiatriche non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, rivolte a coniuge e/o figli conviventi.
La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento) max per ogni componente il nucleo familiare.

– Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore


La misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta)/anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

– Contributo sostegno vittime violenza di genere


Contributo di € 700,00 (settecento) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

– Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999
In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l’assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:
– assunzione a tempo indeterminato;
– contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) una tantum.

– Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità
Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento).


Riduzione contributiva 2022 per il settore edile

Con la Circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, l’Inps ha fornito indicazioni operative per l’accesso alla riduzione contributiva prevista per l’anno 2022 in relazione all’impiego di operai a tempo pieno nel settore edile.

La riduzione contributiva a favore delle imprese edili, per gli operai a tempo pieno, è stata confermata per l’anno 2022 nella misura dell’11,50 per cento (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Decreto 5 settembre 2022).
L’agevolazione è riconosciuta per i periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2022, ai datori di lavoro classificati:
– nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
– nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
– dai codici Ateco2007da 41.20.00 a 43.99.09.
Sono escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007da 43.21.01 a 43.29.09 e dai CSC 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
La riduzione si applica sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e riguarda i soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
La base di calcolo dell’agevolazione deve essere determinata al netto:
– delle riduzioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
– delle riduzioni di cui all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– delle misure compensative eventualmente spettanti.
L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO


L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo);
– l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, ovvero l’esonero per l’occupazione giovanile).
In presenza di contratti di solidarietà, l’agevolazione non spetta limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

INVIO E GESTIONE DELLE ISTANZE


Per l’accesso alla riduzione contributiva deve essere presentata istanza esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande sono verificate in modo automatizzato e definite entro il giorno successivo all’invio.
In caso di definizione con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.
L’esito della domanda è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS


Lo sgravio va esposto nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:
– il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
– per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.


Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando apposita dichiarazione. In caso di diritto al beneficio l’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Ai fini della fruizione del beneficio spettante è necessario avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).


Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza. In tal caso non vanno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.


Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.


Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva possono essere inviate fino al 15 febbraio 2023.

Indennizzo INAIL per ansia e depressione da mobbing

Il lavoratore ha diritto all’indennizzo INAIL per il disturbo posttraumatico da stress conseguente al mobbing del datore di lavoro, purchè provi il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e la patologia insorta. Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 25 ottobre 2022, n. 31514.


La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva negato a quest’ultimo il diritto all’indennizzo nei confronti dell’INAIL per il disturbo posttraumatico da stress cronico con depressione e ansia miste, conseguente all’azione di mobbing messa in atto dalla datrice di lavoro.
I giudici del gravame, pur avendo riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta di mobbing e la patologia, ritenevano che la patologia non rientrasse tra le malattie professionali indennizzabili.


Il Collegio, ribaltando la sentenza impugnata, ha ricordato che la malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Ciò che rileva, difatti, è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa.
Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile al caso di specie il consolidato principio per cui l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle tabellate (d.P.R. n.1124/65) e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, a condizione che si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro.

Mancata formazione lavoratori in CIGS: accertamento delle sanzioni


Il Ministero del lavoro ha definito i criteri e le modalità per accertare le sanzioni in caso di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie (DM 2 agosto 2022).


 


Nel dettaglio, secondo il provvedimento in questione:
– la mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione, nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
– la mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
– la mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre in caso di: documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile o di leva o richiamo alle armi; stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato; gravi motivi familiari documentati e/o certificati; casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
Il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.
Il servizio ispettivo territorialmente competente, a seguito di visita disposta nell’ambito delle proprie competenze, ovvero nel corso degli accertamenti previsti al termine dei programmi di cassa integrazione guadagni che prevedano riduzioni e/o sospensioni di attività, accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato.